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Forma verbale della parola MANUTENZIONE

Quante volte sentiamo la parola manutenzione? Tante, forse troppe! E’ una delle parole del momento: manutenzione della casa, manutenzione della caldaia, manutenzione dell’impianto, manutenzione ordinaria/straordinaria, manutenzione del motore e così via. Ma appena ci addentriamo al di fuori di tale sostantivo (manuten-zione appunto) il buio più totale: “la caldaia deve essere correttamente manutesa … anzi no … manutenzionata … o forse manutentata.

Per nostra fortuna l’Accademia della Crusca ci aiuta con un bellissimo articolo che per brevità integro e riassumo:

  • MANUTENZIONE -> sostantivo del verbo manutenere
  • MANUTENERE -> infinito del verbo
  • MANUTENUTO -> participio passato del verbo manutenere
  • MANUTENTORE -> chi è addetto alla manutenzione
  • MANUTENTIVA -> relativa alla manutenzione

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Libretto di Impianto in Veneto: facciamo un po’ di chiarezza

A seguito di aggiornamento normativo 2020 sono cambiate alcune definizioni e quindi anche alcune procedure.

Appena avrò tempo aggiornerò l’articolo.

Il nuovo Libretto di Impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico e va ad affiancare il vecchio libretto caldaia. Questo significa che si è passati dal considerare che la tradizionale caldaia (a gas metano, gpl o gasolio) non è il solo generatore che abbiamo all’interno dei nostri fabbricati ma ce ne sono molti altri e di svariati tipi: caminetti, stufe (a legna o pellet), pompe di calore, condizionatori, ecc. La definizione di impianto termico è molto più ampia e comprende tutti i generatori, il sistema di distribuzione, di regolazione e di emissione.

A partire dal 23.12.2014 (con la D.G.R. n. 2569) il nuovo catasto regionale degli impianti termici (C.I.R.C.E.) permette la registrazione dei nuovi Libretti di Impianto. Una volta eseguita la registrazione quindi l’autorità competente delegata (Provincie e Comuni) è a conoscenza di quanto installato all’interno dei nostri fabbricati. Tutte queste informazioni servono a scopo statistico, per effettuare controlli, ispezioni ed emettere sanzioni.

Già da qualche tempo però si intravedono libretti di impianto compilati in maniera errata, incompleta e spesso approssimativa. Questo è anche dovuto al fatto che la normativa e le indicazioni fornite dalla Regione Veneto (link alle FAQ) sono differenti rispetto a quanto riferito a livello nazionale, per esempio dal CTI (link alle FAQ). Vediamo alcuni punti su cui fare chiarezza.

Nel nuovo Libretto di Impianto devo inserire tutti i generatori?
No! Il D. Lgs. 192/2005 aggiornato prevede che “siano compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. In questa definizione si possono considerare generatori quindi tutte le caldaie tradizionali, tutti gli split che fanno da pompa di calore indipendentemente dalla loro potenza, tutte le stufe e i caminetti la cui potenza sommata risulta superiore a 5 kW, a condizione che siano fissi. Da tralasciare tutti le stufette mobili radianti o non. Se in un fabbricato, oltre all’impianto tradizionale è presente anche una stufa a pellet da 4,5 kW non bisogna considerarla.
Tra le FAQ della Regione Veneto si legge “Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. l-tricies del D.Lgs.192/2005 e s.m.i“.  Perchè specificare “indipendemente dalla loro potenza termica” se il D. Lgs. 192/2005 pone una limitazione proprio sulla potenza termica nominale (i sopracitati 5 kW)? Come vedremo nel punto successivo si tratta di una “svista” del legislatore veneto.

Quanti Libretti di Impianto devo registrare per un fabbricato?
A prima vista, la domanda sembra stupida, perchè sarebbe logico che a un fabbricato dotato di più generatori corrispondesse un solo Libretto di Impianto. Il CTI nella redazione del primo esempio applicativo di libretto si è effettivamente comportato così. Anche tra le loro FAQ si legge “se in un appartamento con riscaldamento autonomo (caldaia a gas) sono presenti anche un condizionatore e una stufa a pellet, nella scheda 5 saranno barrate le caselle relative al sistema di regolazione dell’impianto di riscaldamento, al sistema di regolazione del condizionatore e a quello della stufa a pellet“.
Invece nella Regione Veneto la risposta è dipende dalla tipologia dei generatori. Tra le FAQ pubblicate nel sito della Regione infatti si può leggere  che:

    • se l’unità immobiliare è servita da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale ed uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno eventualmente soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti;
    • se nell’unità immobiliare sono presenti singoli apparecchi, quali stufe, caminetti ecc., assimilabili agli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192/2005, è necessario un libretto dedicato a questa particolare tipologia di impianto che contiene questi apparecchi; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto;
    • se nell’unità immobiliare vi sono più condizionatori fissi split, di qualsiasi potenza utile nominale, si deve compilare un solo libretto che contiene tutti i condizionatori split, riportando nella scheda 1, p.to 1.3 la somma delle singole potenze utili dei condizionatori;
    • gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW; in questo caso tali apparecchi devono essere registrati in un solo libretto, sezione 4.8, con indicazione nella scheda 11.0.1 a cura dell’installatore/manutentore, delle manutenzioni periodiche di cui necessitano;
  • se nell’unità immobiliare è presente una caldaia a pellet, a legna o ad altro biocombustibile collegata all’impianto di riscaldamento, dove è presente anche una caldaia a gas, trattandosi di unico impianto con unico circuito di distribuzione, tutti i generatori ad esso collegati fanno parte dell’impianto e quindi il Libretto di impianto è unico.

Nell’esempio applicativo il CTI per una conformazione di impianto come la seguente, utilizza solo un libretto.

Cattura

Nella Regione Veneto invece avremmo bisogno di ben 3 Libretti di Impianto: uno per la caldaia a gas metano con pannello solare termico, uno per la pompa di calore reversibile (split) e uno per la stufa a pellet (in quanto ha una potenza superiore a 5 kW). I libretti saranno distinti e ognuno avrà il proprio codice catasto.

Quando si deve compilare e registrare il nuovo Libretto di Impianto?
Si deve creare un nuovo Libretto di Impianto nei seguenti casi: (1) intervento di manutenzione periodica di un generatore (2) intervento di controllo di efficienza energetica di un generatore (3) redazione di un Attestato di Prestazione Energetica dell’unità immobiliare in cui all’interno vi sia l’impianto termico.

Manutenzione e controllo di efficienza energetica sono la stessa cosa?controllo
No! La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. La tempistica per la manutenzione di ciascun generatore/componente è riportata dalla ditta costruttrice nel libretto d’uso e manutenzione ed è sempre obbligatoria. Quindi NON è vero che la manutezione della caldaia/stufa/ecc deve essere annuale ma è vero che è obbligatoria con la frequenza indicata dalla ditta costruttrice. A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti. L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica (volgarmente chiamata “analisi dei fumi“).
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio solo per i seguenti impianti:

    • impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
  • impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW;

e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella a lato. Quindi se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di quanto previsto nella tabella 1, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza energetica.

Ad esempio: una stufa a legna da 6 kW: (A) deve essere registrata al C.I.R.C.E. in quanto ha una potenza superiore a 5 kW (B) deve essere correttamente manutenuta con la frequenza indicata nel suo libretto di uso e manutenzione (C) non è obbligatorio eseguirne il controllo di efficienza energetica.

Chi deve compilare il Libretto di Impianto?
La normativa nazionale prevede che la compilazione e l’aggiornamento del Libretto è affidata al responsabile dell’impianto che è:

    • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
    • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
    • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

La Regione Veneto invece fornisce i nominativi di chi deve compilare le singole schede:

compilazione

La registrazione del Libretto nel catasto regionale è a cura dell’installatore/manutentore in quanto soggetto accreditato ad entrare nel C.I.R.C.E.
Nella compilazione del Libretto di Impianto sorgono alcune problematiche pratiche che il nè il legislatore nazionale nè quello regionale si sono preoccupati di risolvere:

  1. nel caso di impianto/generatore esistente, qualsiasi installatore/manutentore può registrare qualsiasi generatore o impianto?
  2. nel caso di impianto/generatore esistente, un installatore/manutentore che registra un generatore che non ha installato si assume la responsabilità del corretto funzionamento di tale apparecchio?
  3. nel caso di impianto/generatore esistente, se la ditta installatrice è fallita o non esiste più e non trovo nessuno che si voglia assumenre l’onore della registrazione (causa ipotetica assunzione di responsabilità) cosa devo fare?

Riguardo al punto (1) faccio un esempio: per eseguire la manutenzione a uno split (il classico condizionatore che fa anche da pompa di calore) l’operatore deve avere il cosidetto patentino frigoristi. Se chiamiamo un manutentore di caldaie che non ha tale abilitazione e non è competente in macchine frigorifere e pompe di calore può registrare lo split?

Riguardo al punto (2) e al punto (3), se pongo questi quesiti è perchè nei corsi di aggiornamento degli installatori/manutentori impartiscono appunto di non registrare impianti o generatori che non abbiano installato. E’ il classico esempio della stufa a pellet installata dal proprietario, che avendo potenza superiore ai 5 kW, dovrebbe essere registrata al C.I.R.C.E. Difficilmente troveremo qualcuno che compili il libretto e registri il generatore, assumendosi l’IPOTETICA responsabilità di un impianto che non ha una dichiarazione di conformità. Ho evidenziato la parola “ipotetica” in quanto non è scritto da nessuna parte che tale responsabilità venga a ricadere sul soggetto che registra l’impianto. Ma non c’è scritto neanche il contrario (come si suol dire “prevenire è meglio che curare“).

A tali interrogativi la Regione Veneto al sottoscritto non ha voluto rispondere esplicitamente, deviando l’argomento direttamente sulle responsabilità: “ognuno deve provvedere a quanto di propria competenza, non spetta a Lei nemmeno prendersi responsabilità che sono in capo al Responsabile di impianto, proprietario o occupante. Le sanzioni per inadempienza sono a carico del Responsabile ed è costui che deve provvedere a mettere in regola il proprio impianto“. Neanche una parola sul come materialmente il responsabile dell’impianto possa registrarlo in maniera corretta se non trova nessuno che lo vuole fare.

In attesa di chiarimenti ufficiali cercheremo di continuare a fare quello che facciamo da sempre: usare il buon senso.

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